Art. 1.

      1. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, e successive modificazioni, le parole: «commissioni tributarie» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «organi della giurisdizione tributaria» e le parole: «commissione tributaria provinciale» e «commissione tributaria regionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «tribunale tributario» e «corte di appello tributaria».